CAPO I  Disposizioni preliminari 

 Articolo  1 - Oggetto

   1. Il presente regolamento, adottato in attuazione del vigente Statuto comunale ed in conformità ai principi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e al diritto di  accesso ai documenti amministrativi), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento  delle leggi degli enti locali), dell’

 Articolo  117, comma 6, della Costituzione, dell’

 Articolo  4 della legge 5  giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adempimento dell’ordinamento della Repubblica alla legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), del D.L. 14 marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e  territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, della legge  18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,  nonché in materia di processo civile”, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, disciplina i  procedimenti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano  obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, al fine di ottenere  nell'attività amministrativa imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia.  2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti di rilascio di certificazioni,  attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta  dell’interessato. 

 Articolo  2 - Ambito di applicazione 

1. Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o  operazioni, tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’ Amministrazione  comunale, di un atto amministrativo.  2. Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che  si concludano, anziché con un atto formale, con un’ attività materiale.  3. Il procedimento è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto,  di competenza di diversi uffici o servizi dell’Amministrazione comunale. 

 Articolo  3 - Privatizzazione del procedimento amministrativo

 1. Il Comune, nell’adozione di atti di natura non autorizzativi, agisce secondo le norme di diritto privato,  salvo che la legge disponga altrimenti.  2. L’amministrazione, nei casi di cui al comma 1, agisce nei rapporti con i soggetti interessati su basi  concordate e non con atti meramente unilaterali. 

 Articolo  4 - Soggetti di diritto privato 

1. I soggetti di diritto privato preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri  e dei principi di cui all’

 Articolo  1, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e  integrazioni, riportati all’

 Articolo  1 del presente regolamento.  5 

 Articolo  5 - Uso della telematica

 1. In relazione a quanto disposto dall’

 Articolo  3-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’

 Articolo  3 della  legge n. 15/2005, il Comune incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre  amministrazioni e con i privati, tenuto conto, in particolare, delle modifiche apportate dalla legge  n. 69/2009, che rende obbligatorio l’uso di mezzi telematici nell’attività consultiva e nella conferenza di  servizi. 

CAPO II  Termini dei procedimenti 

 Articolo  6 - Termine iniziale  1. I procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte.  2. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto emesso da  organo o ufficio di altra Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge  l’obbligo di provvedere.  3. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione è tenuta ad  avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date prestabilite.  Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data  dell’accertamento.  4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà  discrezionale dell’Amministrazione.  5. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di  un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa.  6. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della istanza da parte  del Comune, la cui data è comprovata:  a. dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al momento della consegna diretta della istanza;  b. dal timbro datario apposto al momento dell’arrivo dall’ufficio protocollo se l’istanza è inoltrata  tramite posta;  c. da qualunque fatto certo che provi la ricezione, in caso di utilizzo di mezzi telematici per la  trasmissione dell’istanza.  7. L’ ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad  inviarla entro 2 giorni dal ricevimento all’ufficio competente. In tal caso il termine di inizio del  procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo.  8. Se la domanda è erronea o incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata  comunicazione all’interessato indicando le cause della erroneità o della incompletezza e assegnando un  congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine iniziale  decorre dal ricevimento della domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta  entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato decorra senza  che sia intervenuta alcuna regolarizzazione il procedimento viene archiviato d’ufficio.  6 

 Articolo  7 - Termine finale 

1. Tutti i procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento finale o con il compimento  delle attività materiali entro i termini massimi previsti, non superiori a 90 giorni, nelle allegate schede  che costituiscono parte integrante del presente regolamento.  2. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione  amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del  procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni, per la conclusione dei procedimenti, i  termini non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti d’acquisto  della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione, per quanto di competenza del Comune.  3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il termine coincide con la data di adozione del  provvedimento o, in caso di provvedimento recettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve  comunicazione. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il  responsabile del procedimento dà immediata comunicazione del provvedimento adottato.  4. I termini di cui al comma 1 non tengono conto dei tempi necessari per l’ulteriore ed eventuale fase  integrativa dell’efficacia dell’atto.  5. Qualora l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza del Sindaco o della Giunta, i termini  previsti nelle allegate schede valgono come limite temporale massimo entro cui il responsabile del  procedimento invia la sua proposta di provvedimento agli organi politici. Il Sindaco e la Giunta  provvedono rispettivamente entro dieci e quindici giorni dalla presentazione della proposta di  provvedimento. In caso di decorrenza di detti termini, il responsabile del procedimento, assunte le  necessarie informazioni, provvederà a comunicare all’interessato i motivi del mancato rispetto del  termine.  6. Per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate al presente regolamento e non disciplinati da fonti  legislative o regolamentari vale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 comma 2 della legge  n. 241/1990, comma sostituito dall’

 Articolo  7, comma 1, della legge n. 69/2009. 

 Articolo  8 - Acquisizione di informazioni o di certificazioni 

 

1. Quando per l’istruttoria del procedimento venga richiesto il parere di altre unità organizzative interne  all’Amministrazione, il responsabile del procedimento, se non ritiene di indire una conferenza di servizi,  si rivolge al responsabile dell’unità organizzativa coinvolta che ha 10 giorni di tempo per esprimersi.  Ove il parere non sia rilasciato entro questo termine massimo, il provvedimento è adottato prescindendo  dallo stesso, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti  approvati dall’amministrazione.  2. Fatto salvo quanto previsto dall’

 Articolo  17 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e  integrazioni, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30  giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in  documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche  amministrazioni.  7  3. Ai sensi dell’

 Articolo  14, comma 2, della legge n. 241/1990 è sempre indetta una conferenza di servizi  quando occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre  amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione  competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine  è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. 

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