CAPO I Disposizioni preliminari
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione del vigente Statuto comunale ed in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali), dell’
Articolo 117, comma 6, della Costituzione, dell’
Articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adempimento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, al fine di ottenere nell'attività amministrativa imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia. 2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti di rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell’interessato.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o operazioni, tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’ Amministrazione comunale, di un atto amministrativo. 2. Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano, anziché con un atto formale, con un’ attività materiale. 3. Il procedimento è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto, di competenza di diversi uffici o servizi dell’Amministrazione comunale.
Articolo 3 - Privatizzazione del procedimento amministrativo
1. Il Comune, nell’adozione di atti di natura non autorizzativi, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga altrimenti. 2. L’amministrazione, nei casi di cui al comma 1, agisce nei rapporti con i soggetti interessati su basi concordate e non con atti meramente unilaterali.
Articolo 4 - Soggetti di diritto privato
1. I soggetti di diritto privato preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui all’
Articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, riportati all’
Articolo 1 del presente regolamento. 5
Articolo 5 - Uso della telematica
1. In relazione a quanto disposto dall’
Articolo 3-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’
Articolo 3 della legge n. 15/2005, il Comune incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati, tenuto conto, in particolare, delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, che rende obbligatorio l’uso di mezzi telematici nell’attività consultiva e nella conferenza di servizi.
CAPO II Termini dei procedimenti
Articolo 6 - Termine iniziale 1. I procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte. 2. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto emesso da organo o ufficio di altra Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 3. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento. 4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà discrezionale dell’Amministrazione. 5. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa. 6. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della istanza da parte del Comune, la cui data è comprovata: a. dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al momento della consegna diretta della istanza; b. dal timbro datario apposto al momento dell’arrivo dall’ufficio protocollo se l’istanza è inoltrata tramite posta; c. da qualunque fatto certo che provi la ricezione, in caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell’istanza. 7. L’ ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad inviarla entro 2 giorni dal ricevimento all’ufficio competente. In tal caso il termine di inizio del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo. 8. Se la domanda è erronea o incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’interessato indicando le cause della erroneità o della incompletezza e assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione il procedimento viene archiviato d’ufficio. 6
Articolo 7 - Termine finale
1. Tutti i procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento finale o con il compimento delle attività materiali entro i termini massimi previsti, non superiori a 90 giorni, nelle allegate schede che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni, per la conclusione dei procedimenti, i termini non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti d’acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione, per quanto di competenza del Comune. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il termine coincide con la data di adozione del provvedimento o, in caso di provvedimento recettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione del provvedimento adottato. 4. I termini di cui al comma 1 non tengono conto dei tempi necessari per l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto. 5. Qualora l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza del Sindaco o della Giunta, i termini previsti nelle allegate schede valgono come limite temporale massimo entro cui il responsabile del procedimento invia la sua proposta di provvedimento agli organi politici. Il Sindaco e la Giunta provvedono rispettivamente entro dieci e quindici giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento. In caso di decorrenza di detti termini, il responsabile del procedimento, assunte le necessarie informazioni, provvederà a comunicare all’interessato i motivi del mancato rispetto del termine. 6. Per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate al presente regolamento e non disciplinati da fonti legislative o regolamentari vale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990, comma sostituito dall’
Articolo 7, comma 1, della legge n. 69/2009.
Articolo 8 - Acquisizione di informazioni o di certificazioni
1. Quando per l’istruttoria del procedimento venga richiesto il parere di altre unità organizzative interne all’Amministrazione, il responsabile del procedimento, se non ritiene di indire una conferenza di servizi, si rivolge al responsabile dell’unità organizzativa coinvolta che ha 10 giorni di tempo per esprimersi. Ove il parere non sia rilasciato entro questo termine massimo, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti approvati dall’amministrazione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’
Articolo 17 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 7 3. Ai sensi dell’
Articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990 è sempre indetta una conferenza di servizi quando occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.