Decreto Legge 09.02.2012 n. 5 Art. 7
Si fa presente che i Documenti di Identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente Decreto, avranno validità corrispondente fino alla data del giorno e mese di naascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il documento medesimo.